piccola cooperativa di lavoro


 

Not. Menchetti Riccardo

rmenchetti@notariato.it

 

Si tratta di costituire una piccola cooperativa, con un numero di soci compreso tra 3 e 8, avente per oggetto (in sintesi estrema):

- tutte le attività relative alla pesca, acquicoltura, vendita di prodotti ittici, gestione imbarcazioni, attrezzature ed impianti da pesca e connessi;

- assistenza amministrativa e contabile ai soci;

- costruzione e gestione di mercati e simili;

- gestire impianti turistico-ricreativi;

- gestire servizi "pronto casa" (idraulico, elettricista ..)

- amministrare condomini a mezzo soci in possesso dei requisiti di legge;

- eseguire opere di recupero edilizio, pulizia locali, giardinaggio, distribuzione e raccolta servizi;

- eseguire traslochi

- costruire e gestire centri informazione e documentazione con produzione di audiovisivi e stampati;

- riconversione aree verdi e recupero ambientale;

- gestione guardaroba presso musei;

- gestione strutture ricettive ed alberghiere.

 

Questo è il sunto delle attività previste visto che l'oggetto si sviluppa in una elencazione/esemplificazione lunga circa 5 pagine.

La giurisprudenza però ritiene inammissibile un oggetto formato da una serie di attività talmente varia da cadere nel generico.

 

Altro aspetto, mi sono letto la L. 142/2001 sul socio lavoratore, ma non mi pare prescriva particolari clausole statutarie.

 

Forse solo l'opportunità di indicare l'adozione del regolamento previsto dall'articolo 6 (mi pare). Sbaglio?

 

E per finire: l'art. 19, Tabella allegata alla legge sull'imposta di bollo, esenta gli atti costitutivi, ma questo vale solo per l'originale o anche per le copie? (nota 1 all'articolo 1 della Tariffa)?

 

 


 

Not. Paolo Piccoli

ppiccoli.sigillo@notariato.it

 

Non è una strana bestia: forse un po' complessa, ma con regole molto precise: in Trentino se ne sa un po' di più, dal momento che la prima cooperativa è del 1891 e sono attualmente centinaia quelle in attività.

 

In estrema sintesi: lo scopo è mutualistico; dunque, trattasi di un'attività di impresa  che deve determinare un vantaggio economico per i soci.

 

Questo vantaggio può consistere in un risparmio di spesa (cooperative di consumo o cooperative di servizi) o in un maggiore guadagno (cooperative di lavoro).

 

Le cooperative che svolgono attività verso i terzi sono quelle di produzione e lavoro (procurano lavoro ai soci ed in ciò sta il vantaggio mutualistico); le altre devono operare nei confronti dei soci.

 

L'oggetto che sottoponi sembra essere tipico di una cooperativa di lavoro, non di una di servizi, perché le attività descritte non sembrano essere compatibili con una attività volta direttamente nei confronti dei soci.

 

Se è una cooperativa di lavoro scatta la norma che richiede che i soci devono essere tutti (tranne quelli strettamente necessari per gli aspetti tecnici o amministrativi) lavoratori dello stesso settore (es: tutti falegnami, tutti muratori, tutti operatori turistici, ecc.).

 

Sembra un po' difficile trovare una professione (comune a tutti) che possa riferirsi a questo oggetto sociale.

 

E ciò a prescindere dall'ampiezza dell'oggetto che mi sembra non accettabile.

 

I costituenti devono chiarire che cosa realmente vogliono fare, oltre ad usare lo schema cooperativistico sperando di ottenere le agevolazioni fiscali connesse.

 

 


 

Notaio Andrea Cimino

acimino@notariato.it

 

Spesso la giurisprudenza ha affermato che l'atto costitutivo di una cooperativa di lavoro, che preveda lo svolgimento di attività eterogenee si porrebbe in contrasto con lo scopo mutualistico e ciò in quanto l'oggetto sociale di tale cooperativa, se eccessivamente ampio e articolato, determina l'impossibilità di identificare l'attività di impresa e confrontarla con le speciali capacità lavorative dei soci (Trib. Napoli 18,06.1997, Trib. Udine 06.02.1996, in Le Società n. 5/1996, pag. 569).

 

Tuttavia una recente decisione di una Corte di Appello (mi sembra Napoli) ha fatto giustizia di tale affermazione comune a molti Tribunali, rilevando come sia assurdo pretendere che, in sede di costituzione di una società cooperativa di lavoro i soci debbano già avere un impiego negli stessi settori in cui opererà la società, in quanto la costituzione di una società può ben rappresentare un'occasione per trovare un lavoro oppure per iniziare una attività in un nuovo settore.

 

 


 

Not. Luigi Colavita

lcolavita@notariato.it

15.07.2001

 

L'oggetto mi sembra troppo ampio ma se è specifico per ogni settore merceologico  non vedo problemi di illiceità per indeterminatezza dello stesso; io mi regolo in questo modo: quando gli oggetti spaziano nei settori più disparati, cerco di specificare al massimo ogni settore per evitare l'indeterminatezza, non vedo problemi di impossibilità, che non può essere valutata a priori e che in ogni caso sarebbe valutazione di merito e non di legittimità.